Art. 2.

      1. L'Assemblea è composta da centoventi membri, eletti a suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e segreto, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.
      2. Ai fini delle elezioni per l'Assemblea di cui al comma 1 nessuna regione può esprimere un numero di membri inferiore a cinque. Il Molise ne esprime due e la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le regioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in proporzione alla popolazione delle regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale.
      3. L'elezione dell'Assemblea avviene ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, le cui disposizioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono modificate sulla base delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ed altresì coordinate, per quel che riguarda il procedimento elettorale preparatorio, lo svolgimento delle operazioni di voto e la disciplina dell'elettorato attivo e passivo, con le disposizioni vigenti per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

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      4. Fanno parte di diritto dell'Assemblea i deputati all'Assemblea costituente eletta nel 1946 che dichiarino la loro disponibilità entro sette giorni dalla elezione dell'Assemblea.